1873 - avvisa che il ricorso del Consiglio comunale di Platì non meriti di essere accolto.



Un ritaglio delle vicende del nostro comune all'indomani della Breccia di Porta Pia. La notizia è tratta da LA LEGGE, monitore giudiziario amministrativo del Regno d'Italia, Volume 13, Numeri 2-3. Il volume originale si trova nella biblioteca della Harvard University. Siamo nel 1873, nell'ottobre di quell'anno ci sarà l'inondazione del fiumara di Bollorino a causa della quale perderanno la vita Perre Pasquale e Carbone Saverio, travolti dalla violenza delle acque. Il Regno è ormai una realtà politica (possiamo già dirlo?) e la gestione dell'amministrazione platiese sembra non riesca a far quadrare i conti. Ecco che la Deputazione provinciale di Reggio Calabria è costretta a intervenire sanzionando da una parte, ritoccando dall'altra.

1873_strade di Platì
altra notizia storica relativa all'anno 1873


Veduta la relazione 12 novembre 1872 e la nota 6 marzo 1873 del Ministero dell'interno, div. 3a, sez. 2a, n.1615434 sul ricorso del Consiglio comunale di Platì contro decreto 22 aprile 1872 della Deputazione provinciale di Reggio Calabria relativo a stanziamenti d'ufficio nel bilancio di quel Comune per l'esercizio 1872; 

Veduto il parere preparatorio del 28 dicembre 1872 di questa Sezione;

Veduti i documenti comunicati sia con la relazione, sia con la nota sopradetta;

Sentito il relatore;

Ritenuto, che Francesco Pomara fu mandato quale commissario nel Comune di Platì dal Sotto-prefetto di Gerace, al fine di conseguire la riscossione di un mandato per L. 858,02 che la Deputazione provinciale di Reggio Calabria aveva rilasciato d'ufficio in favore del Comune di Ardore, per quota di concorso nelle spese fondamentali, e che il Comune di Platì, malgrado ripetuti eccitamenti, non aveva voluto pagare;

Che, quindi, è pienamente giustificato lo stanziamento di L. 181 ordinato dalla stessa Deputazione nel bilancio del Comune di Platì per le indennità debitamente liquidate al detto commissario Pomara;

Ritenuto, che tanto Giuseppe Becchio, quanto Francesco Ascioli furono mandati quali commissari nel comune di Platì, sia per ottenere che fossero regolati i conti consuntivi per gli esercizi 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, sia per ottenere la riscossione del mandato in favore del Comune di Ardore, rimasto insoddisfatto, non ostante  l'opera del commissario Pomara;

Che sebbene, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, ai contabili dei Comuni renitenti a presentare i conti consuntivi, possano dai Consigli di prefettura, aventi su questa materia speciale giurisdizione, applicarsi quelle discipline che la Corte dei conti, in virtù della legge di sua istituzione, può applicare, in somigliante caso, ai contabili dello Stato: nondimeno non può essere impedito all'autorità del Prefetto e del Sotto-prefetto di mandare commissari a carico dei Comuni per sollecitare la presentazione regolare e la regolare deliberazione dei conti, massimamente quando, come nel caso del Comune di Platì, alla negligenza e alla renitenza dei contabili siasi unita la negligenza e la renitenza dell'Amministrazione comunale;

Che perciò è giustificato del pari lo stanziamento nel bilancio del Comune di Platì di L. 133 in favore del commissario Becchio e di L. 180 in favore del commissario Ascioli;

Ritenuto, che lo stipendio del guardaboschi per il Comune di Platì è di L. 170 e i Consiglio comunale lo ridusse a L. 150;

Che la Deputazione provinciale di Reggio Calabria stimò necessario di portare lo stipendio stesso a L. 200, avuto riguardo alla importanza del servizio che il guardaboschi deve rendere, essendo i boschi del Comune della estensione di circa 350 ettari e del calore di L. 40 a 45,000;

Che, per conseguenza, è giustificato anche lo stanziamento delle l. 50 per aumento allo stipendio del guardaboschi;

Avvisa, che il ricorso del Consiglio comunale di Platì non meriti di essere accolto.

(Parere del Consiglio di Stato, 16 aprile 1873, adottato).


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